Validità Patente
La patente di guida ha efficacia limitata nel tempo, indicata sul documento stesso che varia in relazione alla categoria e all'età del titolare, alla cui scadenza, pur restando valida, non è più efficace e non consente più di guidare alcun veicolo a motore.
La validità della patente di guida viene confermata dal dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici a seguito di visita medica presso un sanitario autorizzato.
La validità della patente di guida viene confermata dal dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici a seguito di visita medica presso un sanitario autorizzato.
La durata delle patenti è fissata in relazione all'età del conducente e alla categoria della patente:
Le categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE valgono:
- 10 anni se rilasciate o confermate a chi non ha superato i 50 anni di età;
- 5 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato i 50 anni e fino a 70;
- 3 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 70 anni di età;
- 2 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 80 anni di età.
- 10 anni se rilasciate o confermate a chi non ha superato i 50 anni di età;
- 5 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato i 50 anni e fino a 70;
- 3 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 70 anni di età;
- 2 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 80 anni di età.
Le categorie speciali AM, A1, A2, A, B1, B valgono:
- 5 anni se rilasciate o confermate a chi non ha superato 70 anni di età;
- 3 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 70 anni di età;
- 2 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 80 anni di età.
- 5 anni se rilasciate o confermate a chi non ha superato 70 anni di età;
- 3 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 70 anni di età;
- 2 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 80 anni di età.
Le categorie C1, C1E, C, CE e categorie speciali C1, C valgono:
- 5 anni se rilasciate o confermate a chi non ha superato i 50 anni di età;
- 2 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 65 anni, previo accertamento biennale dei requisiti fisici e psichici presso la CML;
- 2 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 80 anni di età.
Le categorie C e Ce, al compimento dei 65 anni, abilitano alla guida solo di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t.
- 5 anni se rilasciate o confermate a chi non ha superato i 50 anni di età;
- 2 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 65 anni, previo accertamento biennale dei requisiti fisici e psichici presso la CML;
- 2 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 80 anni di età.
Le categorie C e Ce, al compimento dei 65 anni, abilitano alla guida solo di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t.
Le categorie D1, D1E, D, DE e categorie speciali D1, D valgono:
- 5 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 70 anni di età;
- 3 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 70 anni di età;
- 2 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 80 anni di età.
Le categorie D1, D1E, D, DE e categorie speciali D1, D, al compimento dei 60 anni, abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE.
- 5 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 70 anni di età;
- 3 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 70 anni di età;
- 2 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 80 anni di età.
Le categorie D1, D1E, D, DE e categorie speciali D1, D, al compimento dei 60 anni, abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE.
Particolari limitazioni e controlli sono previsti per i conducenti di veicoli ad uso professionale:
- in possesso di patente di categoria CE, che hanno superato 65 anni di età e fino a 68 anni di età e fino a 68 anni: devono conseguire annualmente un apposito attestato di idoneità per la guida di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 20t.
- in possesso di patente di categoria D1, D1E, D, DE o di categoria speciale D1, D, che hanno superato 60 anni di età e fino a 68 anni: devono conseguire annualmente un apposito attestato di idoneità per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati per trasporto di persone.
Scaduto il termine previsto, la patente perde ogni validità e fino alla sua conferma è come se non esistesse; per la conferma di validità il conducente deve sottoporsi a visita medica presso specifici sanitari.
Dal 17.09.2012, la scadenza delle patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, in occasione del primo rilascio o del primo rinnovo viene allineata al successivo compleanno del titolare (giorno e mese di nascita) e pertanto la prima durata sarà superiore al periodo standard.
- in possesso di patente di categoria D1, D1E, D, DE o di categoria speciale D1, D, che hanno superato 60 anni di età e fino a 68 anni: devono conseguire annualmente un apposito attestato di idoneità per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati per trasporto di persone.
Scaduto il termine previsto, la patente perde ogni validità e fino alla sua conferma è come se non esistesse; per la conferma di validità il conducente deve sottoporsi a visita medica presso specifici sanitari.
Dal 17.09.2012, la scadenza delle patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, in occasione del primo rilascio o del primo rinnovo viene allineata al successivo compleanno del titolare (giorno e mese di nascita) e pertanto la prima durata sarà superiore al periodo standard.
Chiunque circoli con patente scaduta di validità è soggetto a:
- sanzione amministrativa pecuniaria;
- sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.
In tal caso l'agente accertatore provvede a:
- ritirare la patente di guida scaduta;
- redigere verbale di contestazione dell'infrazione: nel verbale devono essere riportate tutte le eventuali annotazioni contenute nella patente (ad esempio obbligo di lenti, adattamenti del veicolo, etc.), in modo che siano conosciute dal sanitario quando visiterà il conducente per la conferma;
- consegnare la patente ritirata dalla Prefettura UTG competente per territorio che la trattiene e la restituisce all'interessato che provi di aver effettuato la visita con esito positivo.
- sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.
In tal caso l'agente accertatore provvede a:
- ritirare la patente di guida scaduta;
- redigere verbale di contestazione dell'infrazione: nel verbale devono essere riportate tutte le eventuali annotazioni contenute nella patente (ad esempio obbligo di lenti, adattamenti del veicolo, etc.), in modo che siano conosciute dal sanitario quando visiterà il conducente per la conferma;
- consegnare la patente ritirata dalla Prefettura UTG competente per territorio che la trattiene e la restituisce all'interessato che provi di aver effettuato la visita con esito positivo.
Chi guida un veicolo dopo che la patente sia stata materialmente ritirata a seguito delle predetta violazione è sottoposto a:
- sanzione amministrativa pecuniaria;
- sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi nonché l'eventuale confisca, in caso di reiterazione dell'illecito.
Nell'intervallo che può venire a crearsi tra la data di scadenza della patente e quella di ricevimento del nuovo documento di guida l'utente può esibire agli agenti accertatori, a riprova dell'avvenuto adempimento di conferma, la patente scaduta e l'attestazione della sua conferma di validità redatta dall'ufficio sanitario.
- sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi nonché l'eventuale confisca, in caso di reiterazione dell'illecito.
Nell'intervallo che può venire a crearsi tra la data di scadenza della patente e quella di ricevimento del nuovo documento di guida l'utente può esibire agli agenti accertatori, a riprova dell'avvenuto adempimento di conferma, la patente scaduta e l'attestazione della sua conferma di validità redatta dall'ufficio sanitario.