Patente CQC
Sono obbligati al possesso della CQC i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE, salvo esenzioni.
Non è richiesto il possesso della CQC per i conducenti di veicoli:
la cui velocità massima autorizzata non supera 45 km/h;
ad uso delle forze armate, della Protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
sottoposti a prove su strada a scopo di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
utilizzati per lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente o dei certificati di abilitazione professionale;
utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di merci;
che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attività principale.
L’esenzione per conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio non si applica a conducenti:
assunti alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista;
di scuolabus sia nel caso che l’attività sia esercitata in conto proprio che per conto terzi.
Non è richiesto il possesso della CQC da parte di conducenti di Stati membri dell’UE che hanno conseguito la patente C o CE prima del 9.9.2009 ovvero che sono titolari di patente D o DE rilasciata prima del 9.9.2008 e che circolano in Italia con veicoli immatricolati all’estero, se il Paese in cui sono residenti non ha previsto per loro un preciso obbligo di possesso di apposito titolo di qualificazione.
L’Italia riconosce la CQC rilasciata dagli altri Stati membri dell’UE o dello SEE ( DLG n. 286/2005: "6. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente con:
a) il codice comunitario armonizzato "95" riportato sulla patente di guida;
b) l'attestato di conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002.
7. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato "95" riportato sulla patente di guida.)
La CQC è rilasciata, subordinatamente al superamento dell’esame di idoneità e previa frequenza di un corso di qualificazione iniziale ai conducenti:
residenti in Italia,
cittadini di Stati non appartenenti all’UE o allo SEE, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita su territorio italiano.
Per conseguire la carta di qualificazione i conducenti (residenti in Italia o cittadini non appartenenti alla UE o al SEE che svolgono l’attività presso impresa stabilita in Italia) devono:
essere titolari almeno della patente di categoria C, per iscriversi ad un corso di formazione iniziale per conseguire una CQC per il trasporto di cose, o di categoria D, per iscriversi ad un corso di formazione iniziale per conseguire una CQC per il trasporto di persone;
aver compiuto
18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e CE: nel rispetto del limite di massa complessiva a pieno carico di 7,5 t qualora sia stato frequentato un corso di formazione iniziale accelerato di 140 ore (tale limitazione viene evidenziata sulla CQC con il codice “107” che perde di valore al compimento dei 21 anni di età); in deroga al suddetto limite qualora invece sia stato frequento un corso ordinario di 280 ore;
- 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e DE, senza alcuna limitazione se è stato frequentato un corso di qualificazioni iniziale ordinario di 280 ore; con la limitazione del servizio di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero del trasporto al massimo di 16 passeggeri, se è stato frequentato un corso di formazione accelerato di 140 ore ((tale limitazione viene evidenziata sulla CQC con il codice “107” che perde di valore al compimento dei 23 anni di età);
23 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e DE, avendo frequentato un corso di qualificazione iniziale accelerato di 140 ore.
Non è richiesto il possesso della CQC per i conducenti di veicoli:
la cui velocità massima autorizzata non supera 45 km/h;
ad uso delle forze armate, della Protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
sottoposti a prove su strada a scopo di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
utilizzati per lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente o dei certificati di abilitazione professionale;
utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di merci;
che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attività principale.
L’esenzione per conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio non si applica a conducenti:
assunti alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista;
di scuolabus sia nel caso che l’attività sia esercitata in conto proprio che per conto terzi.
Non è richiesto il possesso della CQC da parte di conducenti di Stati membri dell’UE che hanno conseguito la patente C o CE prima del 9.9.2009 ovvero che sono titolari di patente D o DE rilasciata prima del 9.9.2008 e che circolano in Italia con veicoli immatricolati all’estero, se il Paese in cui sono residenti non ha previsto per loro un preciso obbligo di possesso di apposito titolo di qualificazione.
L’Italia riconosce la CQC rilasciata dagli altri Stati membri dell’UE o dello SEE ( DLG n. 286/2005: "6. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente con:
a) il codice comunitario armonizzato "95" riportato sulla patente di guida;
b) l'attestato di conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002.
7. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato "95" riportato sulla patente di guida.)
La CQC è rilasciata, subordinatamente al superamento dell’esame di idoneità e previa frequenza di un corso di qualificazione iniziale ai conducenti:
residenti in Italia,
cittadini di Stati non appartenenti all’UE o allo SEE, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita su territorio italiano.
Per conseguire la carta di qualificazione i conducenti (residenti in Italia o cittadini non appartenenti alla UE o al SEE che svolgono l’attività presso impresa stabilita in Italia) devono:
essere titolari almeno della patente di categoria C, per iscriversi ad un corso di formazione iniziale per conseguire una CQC per il trasporto di cose, o di categoria D, per iscriversi ad un corso di formazione iniziale per conseguire una CQC per il trasporto di persone;
aver compiuto
18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e CE: nel rispetto del limite di massa complessiva a pieno carico di 7,5 t qualora sia stato frequentato un corso di formazione iniziale accelerato di 140 ore (tale limitazione viene evidenziata sulla CQC con il codice “107” che perde di valore al compimento dei 21 anni di età); in deroga al suddetto limite qualora invece sia stato frequento un corso ordinario di 280 ore;
- 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e DE, senza alcuna limitazione se è stato frequentato un corso di qualificazioni iniziale ordinario di 280 ore; con la limitazione del servizio di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero del trasporto al massimo di 16 passeggeri, se è stato frequentato un corso di formazione accelerato di 140 ore ((tale limitazione viene evidenziata sulla CQC con il codice “107” che perde di valore al compimento dei 23 anni di età);
23 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e DE, avendo frequentato un corso di qualificazione iniziale accelerato di 140 ore.
Esame Patente CQC
La Gazzetta Ufficiale numero 195 del 21 agosto 2019 ha pubblicato il Decreto del ministero dei Trasporti del 5 luglio 2019 che porta importanti modifiche allo svolgimento dell'esame per conseguire la carta di qualificazione dei conducenti di veicoli industriali e autobus.
Con questo Decreto, il ministero dei Trasporti modifica le norme per conseguire la CCQ contenute nel Decreto del 20 settembre 2013. La principale novità è l'introduzione dell'informatica nella prova d'esame: ora le domande cui i candidati devono rispondere sono tratte, in modo casuale, da un database di quesiti. Viene così creato un questionario formato da settanta domande, cui il candidato deve rispondere su un sistema informatizzato "vero" o "falso", barrando rispettivamente la lettera V o F, in un tempo massimo di novanta minuti (un'ora e mezzo). Il testo precisa che delle settanta domande, quaranta riguardano gli argomenti previsti dall'articolo 7 (lettera a del comma 4) del decreto del 20 settembre 2013, ossia la parte comune alle CQC merci e passeggeri che riguarda aspetti tecnici, norme sul lavoro, prevenzione e comportamento. Le altre trenta domande riguardano le lettere b e c dello stesso articolo e sono quelle dedicate al tipo di abilitazione scelta dal candidato. Per passare l'esame, il candidato non deve fornire più di sette risposte sbagliate.
Nel caso in cui l'esame è svolto da un autista che ha già la carta di qualificazione per il trasporto di merci e vuole conseguire anche quella per le persone, egli deve rispondere solo alle trenta domande relative a quest'ultima abilitazione (ossia quelle previste dalla lettera c del comma 4 dell'articolo 7 del Decreto del 20 settembre 2013. In questo caso, il tempo a sua disposizione è di 40 minuti e il numero massimo di errori ammesso per la promozione è tre. Nel caso inverso, ossia un autista con Cqc passeggeri che vuole conseguire quella per le merci, il candidato deve rispondere a trenta quesiti della lettera b, sempre nel tempo di 40 minuti e un massimo di tre errori.
Se il candidato ha già l'attestato d'idoneità professionale per svolgere l'attività di autotrasporto merci o passeggeri e vuole conseguire la carta di qualificazione per il settore di cui è idoneo, deve rispondere solo alle 40 domande comuni ai comparti merci e passeggeri (ossi quelle della lettera a) in un tempo di di 50 minuti e con un massimo di quattro errori. Invece, se tale candidato con attestato vuole conseguire la CQC per il suo settore e ha frequentato il corso di formazione previsto dal comma 5 dell'articolo 9 del Decreto del 20 settembre 2013, ottiene la carta di qualificazione della tipologia per cui ha frequentato la parte pratica del corso senza esame, solo esibendo alla Motorizzazione l'attestato di frequenza del corso stesso.
Per accedere all'esame, il candidato deve presentare la domanda entro dodici mesi dalla data di validità dell'attestato di frequenza del corso di formazione previsto dalla Legge. Il candidato che supera l'esame riceve un duplicato della patente di guida con il codice unionale 95, che certifica il conseguimento della CQC, con indicazione della data di scadenza della certificazione. Se il candidato non ha ancora conseguito la patente superiore ma ha un'autorizzazione per esercitarsi alla guida per una patente C, CE, D o DE ottiene una CAP che certifica il conseguimento della CQC, che deve presentare alla Motorizzazione quando affronterà l'esame per la patente. Se passerà tale esame riceverà la patente con il codice unionale 95. Che cosa succede invece ai candidati che non superano l'esame per la carta di qualificazione? Potranno sostenere un nuovo esame, ma non prima di trenta giorni dalla data di quello che non hanno superato.
Con questo Decreto, il ministero dei Trasporti modifica le norme per conseguire la CCQ contenute nel Decreto del 20 settembre 2013. La principale novità è l'introduzione dell'informatica nella prova d'esame: ora le domande cui i candidati devono rispondere sono tratte, in modo casuale, da un database di quesiti. Viene così creato un questionario formato da settanta domande, cui il candidato deve rispondere su un sistema informatizzato "vero" o "falso", barrando rispettivamente la lettera V o F, in un tempo massimo di novanta minuti (un'ora e mezzo). Il testo precisa che delle settanta domande, quaranta riguardano gli argomenti previsti dall'articolo 7 (lettera a del comma 4) del decreto del 20 settembre 2013, ossia la parte comune alle CQC merci e passeggeri che riguarda aspetti tecnici, norme sul lavoro, prevenzione e comportamento. Le altre trenta domande riguardano le lettere b e c dello stesso articolo e sono quelle dedicate al tipo di abilitazione scelta dal candidato. Per passare l'esame, il candidato non deve fornire più di sette risposte sbagliate.
Nel caso in cui l'esame è svolto da un autista che ha già la carta di qualificazione per il trasporto di merci e vuole conseguire anche quella per le persone, egli deve rispondere solo alle trenta domande relative a quest'ultima abilitazione (ossia quelle previste dalla lettera c del comma 4 dell'articolo 7 del Decreto del 20 settembre 2013. In questo caso, il tempo a sua disposizione è di 40 minuti e il numero massimo di errori ammesso per la promozione è tre. Nel caso inverso, ossia un autista con Cqc passeggeri che vuole conseguire quella per le merci, il candidato deve rispondere a trenta quesiti della lettera b, sempre nel tempo di 40 minuti e un massimo di tre errori.
Se il candidato ha già l'attestato d'idoneità professionale per svolgere l'attività di autotrasporto merci o passeggeri e vuole conseguire la carta di qualificazione per il settore di cui è idoneo, deve rispondere solo alle 40 domande comuni ai comparti merci e passeggeri (ossi quelle della lettera a) in un tempo di di 50 minuti e con un massimo di quattro errori. Invece, se tale candidato con attestato vuole conseguire la CQC per il suo settore e ha frequentato il corso di formazione previsto dal comma 5 dell'articolo 9 del Decreto del 20 settembre 2013, ottiene la carta di qualificazione della tipologia per cui ha frequentato la parte pratica del corso senza esame, solo esibendo alla Motorizzazione l'attestato di frequenza del corso stesso.
Per accedere all'esame, il candidato deve presentare la domanda entro dodici mesi dalla data di validità dell'attestato di frequenza del corso di formazione previsto dalla Legge. Il candidato che supera l'esame riceve un duplicato della patente di guida con il codice unionale 95, che certifica il conseguimento della CQC, con indicazione della data di scadenza della certificazione. Se il candidato non ha ancora conseguito la patente superiore ma ha un'autorizzazione per esercitarsi alla guida per una patente C, CE, D o DE ottiene una CAP che certifica il conseguimento della CQC, che deve presentare alla Motorizzazione quando affronterà l'esame per la patente. Se passerà tale esame riceverà la patente con il codice unionale 95. Che cosa succede invece ai candidati che non superano l'esame per la carta di qualificazione? Potranno sostenere un nuovo esame, ma non prima di trenta giorni dalla data di quello che non hanno superato.
Rinnovo Patente CQC
Gli autisti che si dimenticano di rinnovare la CQC nei tempi previsti – che sono tra l'altro molto ampi, per consentire nel maggior agio possibile di seguire il corso di aggiornamento a frequenza obbligatoria (si può fare a partire dai 3 anni e 6 mesi prima della data di scadenza - fonte: circolare 7787 del 3/4/2014 al punto 7.1 - e fino a 2 anni dopo) – non hanno purtroppo vita facile.
Coerentemente con l'obbligo della formazione continua, la Motorizzazione infatti non permette agli autisti con il documento scaduto di continuare ad esercitare la professione. Essi si devono “fermare” e seguire il corso, e non solo: una volta ultimato, devono sostenere uno specifico esame.
Un'altra imposizione, che d'altronde è coerente con il presupposto di base di avere, sulle strade, autisti preparati e aggiornati, consiste nel dover sostenere, in presenza di una CQC cumulativa persone e cose, sia l'esame CQC persone sia l'esame CQC cose.
Tutto questo è espresso nella circolare 21066 del 9 ottobre 2017, che dà per assodati certi presupposti espressi nel DM 20 settembre 2013 e relative circolari di spiegazione e che, di fatto, riepiloga e chiarisce meglio certi concetti già espressi in passato in altre circolari e norme.
Riepilogando, i casi possibili sono i seguenti:
1) autista che deve rinnovare la CQC ed è in tempo utile perché la CQC non è scaduta da oltre due anni:
Se ha solo la CQC persone o solo la CQC cose:
frequenta il corso di aggiornamento (35 ore) o solo CQC persone o solo CQC cose. Al termine del corso gli verrà rilasciata una CQC persone (o CQC cose) valida per i prossimi 5 anni.
Se ha la CQC cumulativa persone e cose:
frequenta il corso di aggiornamento (35 ore) o solo CQC persone o solo CQC cose (fonte: circolare 7787 del 3/4/2014 al punto 7.3) . Al termine del corso gli verrà comunque rilasciata una CQC cumulativa persone e cose.
2) autista che deve rinnovare la CQC ma non è più in tempo utile perché la CQC è scaduta di validità da oltre due anni:
Se ha solo la CQC persone o solo la CQC cose:
frequenta il corso di aggiornamento (35 ore) o solo CQC persone o solo CQC cose. Al termine del corso sostiene l'esame di ripristino specifico per la CQC persone o per la CQC cose (esame che comprende anche la parte comune) . Se l'esame verrà superato positivamente, gli verrà rilasciata una CQC persone (o CQC cose) valida per i prossimi 5 anni.
Se ha la CQC cumulativa persone e cose (e la data di scadenza unica si riferisce all'abilitazione che scade prima):
frequenta il corso di aggiornamento (35 ore) o solo CQC persone o solo CQC cose. Al termine del corso deve sostenere COMUNQUE l'esame di ripristino su entrambe le qualificazioni, sia parte
comune che parte specialistica. Se gli esami verranno superati positivamente, gli verrà rilasciata una CQC cumulativa persone e cose valida per i prossimi 5 anni.
Coerentemente con l'obbligo della formazione continua, la Motorizzazione infatti non permette agli autisti con il documento scaduto di continuare ad esercitare la professione. Essi si devono “fermare” e seguire il corso, e non solo: una volta ultimato, devono sostenere uno specifico esame.
Un'altra imposizione, che d'altronde è coerente con il presupposto di base di avere, sulle strade, autisti preparati e aggiornati, consiste nel dover sostenere, in presenza di una CQC cumulativa persone e cose, sia l'esame CQC persone sia l'esame CQC cose.
Tutto questo è espresso nella circolare 21066 del 9 ottobre 2017, che dà per assodati certi presupposti espressi nel DM 20 settembre 2013 e relative circolari di spiegazione e che, di fatto, riepiloga e chiarisce meglio certi concetti già espressi in passato in altre circolari e norme.
Riepilogando, i casi possibili sono i seguenti:
1) autista che deve rinnovare la CQC ed è in tempo utile perché la CQC non è scaduta da oltre due anni:
Se ha solo la CQC persone o solo la CQC cose:
frequenta il corso di aggiornamento (35 ore) o solo CQC persone o solo CQC cose. Al termine del corso gli verrà rilasciata una CQC persone (o CQC cose) valida per i prossimi 5 anni.
Se ha la CQC cumulativa persone e cose:
frequenta il corso di aggiornamento (35 ore) o solo CQC persone o solo CQC cose (fonte: circolare 7787 del 3/4/2014 al punto 7.3) . Al termine del corso gli verrà comunque rilasciata una CQC cumulativa persone e cose.
2) autista che deve rinnovare la CQC ma non è più in tempo utile perché la CQC è scaduta di validità da oltre due anni:
Se ha solo la CQC persone o solo la CQC cose:
frequenta il corso di aggiornamento (35 ore) o solo CQC persone o solo CQC cose. Al termine del corso sostiene l'esame di ripristino specifico per la CQC persone o per la CQC cose (esame che comprende anche la parte comune) . Se l'esame verrà superato positivamente, gli verrà rilasciata una CQC persone (o CQC cose) valida per i prossimi 5 anni.
Se ha la CQC cumulativa persone e cose (e la data di scadenza unica si riferisce all'abilitazione che scade prima):
frequenta il corso di aggiornamento (35 ore) o solo CQC persone o solo CQC cose. Al termine del corso deve sostenere COMUNQUE l'esame di ripristino su entrambe le qualificazioni, sia parte
comune che parte specialistica. Se gli esami verranno superati positivamente, gli verrà rilasciata una CQC cumulativa persone e cose valida per i prossimi 5 anni.