Duplicato Patente
Il duplicato della patente è soggetto a procedure diverse a seconda che sia richiesto a seguito di:
Smarrimento, Sottrazione o Distruzione
In tal caso, il titolare deve presentare entro quarantotto ore denuncia agli organi di polizia, compilando l'apposito modulo. Gli organi di polizia si collegano telematicamente all'anagrafe nazionale degli abitanti (ANA) presso il CED di Motorizzazione. Se dall'interrogazione:
- risultano i dati della patente: viene rilasciato un permesso provvisorio di guida valido fino al momento della consegna del nuovo documento di patente e il denunciante viene informato che il duplicato della patente sarà spedito al suo indirizzo di residenza a cura dell'Ufficio centrale operativo (UCO) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dal momento del rilascio del permesso provvisorio di guida, la patente identificata nella denuncia non è più valida;
- non risultano i dati della patente o se la patente da duplicare è scaduta di validità: l'autorità che ha ricevuto la denuncia non ritira le foto e restituisce al denunciante solo una copia della dichiarazione che vale come permesso di guida limitato. In quel caso si procede con la pratica di duplicato patente.
Deterioramento o Distruzione Parziale (alcuni dati siano mancanti o illeggibili)
Al rilascio del duplicato di patente deteriorata o con dati illeggibili provvedono gli UMC, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
Conferma di Validità della Patente
Il duplicato recherà l'indicazione del nuovo termine di validità della patente e sarà trasmesso per posta a cura dell'Ufficio centrale operativo (UCO). Ricevuto il duplicato, il titolare dovrà distruggere la patente scaduta di validità.