Conversione Patente
Conversione Patente Estera
Dall'1.1.2007 l'Unione Europea (UE) è composta di 27 stati membri:
- ai 15 paesi che già ne facevano parte: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Spagna, Svezia;
- dall'1.5.2004 si sono aggiunti: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria;
- dall'1.1.2007 si sono aggiunti Bulgaria e Romania.
Sono stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane, anche se rilasciate su modelli non conformi a quelli introdotti dalle direttive in materia; per agevolare la libera circolazione di cittadini comunitari aventi patenti rilasciate prima dell'adozione del modello comunitario, è stat emanata apposita decisione della Commissione contenente l'equipollenza tra le categorie di patenti di guida.
Il titolare di una patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno stato membro UE o SEE, può richiedere in sostituzione del proprio documento di guida l'equipollente patente italiana: la possibilità di convertire in patente italiana una patente rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, nel caso in cui il titolare abbia acquisito la residenza in Italia, si presenta quindi come procedura meramente facoltativa, tanto da rivestire ormai carattere residuale, essendo divenuta prassi normale quella della conservazione del documento originario, con la possibilità di avvalersi dell'istituto del “riconoscimento” da parte dello stato italiano della patente rilasciata da stato membro UE o SEE.
Quindi il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, acquista la “residenza normale” in Italia, ha la facoltà di:
- conservare la patente rilasciata dallo Stato membro UE o SEE chiedendone, eventualmente, il riconoscimento;
- chiedere la conversione della patente rilasciata dallo stato membro UE o SEE in equipollente documento italiano.
E' tuttavia previsto che il titolare di patente di guida rilasciata da Stato membro UE o SEE provveda alla:
- conversione della patente posseduta, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, quando tale patente sia stata rilasciata senza limiti di validità amministrativa;
- conversione o al riconoscimento della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione disposta a suo carico.
- ai 15 paesi che già ne facevano parte: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Spagna, Svezia;
- dall'1.5.2004 si sono aggiunti: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria;
- dall'1.1.2007 si sono aggiunti Bulgaria e Romania.
Sono stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane, anche se rilasciate su modelli non conformi a quelli introdotti dalle direttive in materia; per agevolare la libera circolazione di cittadini comunitari aventi patenti rilasciate prima dell'adozione del modello comunitario, è stat emanata apposita decisione della Commissione contenente l'equipollenza tra le categorie di patenti di guida.
Il titolare di una patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno stato membro UE o SEE, può richiedere in sostituzione del proprio documento di guida l'equipollente patente italiana: la possibilità di convertire in patente italiana una patente rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, nel caso in cui il titolare abbia acquisito la residenza in Italia, si presenta quindi come procedura meramente facoltativa, tanto da rivestire ormai carattere residuale, essendo divenuta prassi normale quella della conservazione del documento originario, con la possibilità di avvalersi dell'istituto del “riconoscimento” da parte dello stato italiano della patente rilasciata da stato membro UE o SEE.
Quindi il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, acquista la “residenza normale” in Italia, ha la facoltà di:
- conservare la patente rilasciata dallo Stato membro UE o SEE chiedendone, eventualmente, il riconoscimento;
- chiedere la conversione della patente rilasciata dallo stato membro UE o SEE in equipollente documento italiano.
E' tuttavia previsto che il titolare di patente di guida rilasciata da Stato membro UE o SEE provveda alla:
- conversione della patente posseduta, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, quando tale patente sia stata rilasciata senza limiti di validità amministrativa;
- conversione o al riconoscimento della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione disposta a suo carico.
Conversione della Patente Rilasciata da Stato Membro UE o SEE
Per effettuare la conversione di una patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo non è prevista l'osservanza di alcun limite temporale. La richiesta potrà pertanto essere presentata anche decorso più di un anno dall'acquisizione della residenza normale in Italia. L patente rilasciata in conversione sarà valida per le stesse categorie alle quali abilita la patente posseduta. Non si procede alla conversione qualora la patente sia stata sospesa o revocata dallo stato che l'ha rilasciata.
Non è possibile effettuare la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato UE o SEE, a sua volta ottenuta a seguito di conversione rilasciata da uno stato non membro UE o SEE, con il quale lo stato italiano non abbia concluso apposito accordo bilaterale.
Non è possibile effettuare la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato UE o SEE, a sua volta ottenuta a seguito di conversione rilasciata da uno stato non membro UE o SEE, con il quale lo stato italiano non abbia concluso apposito accordo bilaterale.
Riconoscimento della Patente Rilasciata da Stato Membro UE o SEE.
Il titolare di una patente rilasciata da uno Stato membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che acquisisce la residenza normale in Italia, qualora non opti per la conversione, può scegliere di mantenere il documento di guida posseduto senza essere obbligato all'osservanza di ulteriori adempimenti.
Nel caso in cui decida di conservare la patente di guida posseduta, il titolare ha facoltà di richiedere
all'UMC la procedura di riconoscimento.
Si tratta di riportare sul documento le iscrizioni delle menzioni indispensabili alla gestione del medesimo.
Questa operazione si rivelerà particolarmente utile in caso di richiesta di duplicato della patente comunitaria a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione. In mancanza di registrazione dei dati significativi della patente, l'UMC dovrà infatti richiederli allo Stato che ha rilasciato il documento, con evidente allungamento dei tempi di emissione del duplicato.
Qualora la patente rilasciata da Stato membro UE o SEE sia stata emessa a seguito di conversione di patente rilasciata da uno stato non membro UE o SEE, non si potrà procedere alle iscrizioni relative al riconoscimento della patente in assenza delle condizioni di reciprocità con detto Stato.
Alle patenti riconosciute si applica la disciplina della patente a punti.
Il titolare di una patente rilasciata da uno Stato membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che acquisisce la residenza normale in Italia, qualora non opti per la conversione, può scegliere di mantenere il documento di guida posseduto senza essere obbligato all'osservanza di ulteriori adempimenti.
Nel caso in cui decida di conservare la patente di guida posseduta, il titolare ha facoltà di richiedere
all'UMC la procedura di riconoscimento.
Si tratta di riportare sul documento le iscrizioni delle menzioni indispensabili alla gestione del medesimo.
Questa operazione si rivelerà particolarmente utile in caso di richiesta di duplicato della patente comunitaria a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione. In mancanza di registrazione dei dati significativi della patente, l'UMC dovrà infatti richiederli allo Stato che ha rilasciato il documento, con evidente allungamento dei tempi di emissione del duplicato.
Qualora la patente rilasciata da Stato membro UE o SEE sia stata emessa a seguito di conversione di patente rilasciata da uno stato non membro UE o SEE, non si potrà procedere alle iscrizioni relative al riconoscimento della patente in assenza delle condizioni di reciprocità con detto Stato.
Alle patenti riconosciute si applica la disciplina della patente a punti.
Conversioni di Patenti di Guida Rilasciate da Stati Extra UE o Extra SEE
I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE) possono convertire la propria patente in patente italiana a condizione che:
- la patente estera sia in corso di validità;
- la patente estera sia stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia;
- il conducente sia in possesso dei requisiti psicofisici e morali;
- esista reciprocità di trattamento tra Italia e Stato estero;
- venga presentata domanda entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia.
A seguito delle modifiche agli art.135 e 136 CDS apportate dal decreto legislativo n. 59/2011 è stata revisionata la disciplina delle patenti rilasciate da Paesi extra UE o extra SEE.
La conversione della patente è possibile se:
- il titolare ha acquisito la residenza anagrafica in Italia;
- esiste specifica intesa bilaterale tra Italia e Stato estero;
- sulla patente ottenuta in conversione può essere disposta la revisione.
I titolari di tali patenti possono guidare in Italia veicoli compresi nella patente posseduta a condizione che:
- non siano residenti in Italia da oltre un anno;
- unitamente alla patente abbiano:
A) permesso internazionale di guida in corso di validità, ovvero
B) traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente
Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:
Albania (accordo valido fino al 25 dicembre 2019)
Algeria
Argentina
Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
Filippine
Giappone
Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)
Libano
Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
Moldova
Principato di Monaco
Repubblica di Corea
Repubblica di San Marino
Serbia (accordo scaduto l'8 aprile 2018)
Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
Svizzera (accordo valido fino al 11 giugno 2021)
Taiwan
Tunisia
Turchia
Ucraina (accordo valido fino al 29 maggio 2021)
Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)
Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:
Canada (personale diplomatico e consolare)
Cile (personale diplomatico e loro familiari)
Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
- la patente estera sia in corso di validità;
- la patente estera sia stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia;
- il conducente sia in possesso dei requisiti psicofisici e morali;
- esista reciprocità di trattamento tra Italia e Stato estero;
- venga presentata domanda entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia.
A seguito delle modifiche agli art.135 e 136 CDS apportate dal decreto legislativo n. 59/2011 è stata revisionata la disciplina delle patenti rilasciate da Paesi extra UE o extra SEE.
La conversione della patente è possibile se:
- il titolare ha acquisito la residenza anagrafica in Italia;
- esiste specifica intesa bilaterale tra Italia e Stato estero;
- sulla patente ottenuta in conversione può essere disposta la revisione.
I titolari di tali patenti possono guidare in Italia veicoli compresi nella patente posseduta a condizione che:
- non siano residenti in Italia da oltre un anno;
- unitamente alla patente abbiano:
A) permesso internazionale di guida in corso di validità, ovvero
B) traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente
Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:
Albania (accordo valido fino al 25 dicembre 2019)
Algeria
Argentina
Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
Filippine
Giappone
Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)
Libano
Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
Moldova
Principato di Monaco
Repubblica di Corea
Repubblica di San Marino
Serbia (accordo scaduto l'8 aprile 2018)
Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
Svizzera (accordo valido fino al 11 giugno 2021)
Taiwan
Tunisia
Turchia
Ucraina (accordo valido fino al 29 maggio 2021)
Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)
Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:
Canada (personale diplomatico e consolare)
Cile (personale diplomatico e loro familiari)
Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)